Fatturazione Elettronica nella P.A.


Si informa che, per effetto dell’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, a partire dal 31 marzo 2015 tutta la Pubblica Amministrazione potrà accettare solo fatture in formato elettronico.

Si informa che, per effetto dell’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, a partire dal 31 marzo 2015 tutta la Pubblica Amministrazione potrà accettare solo fatture in formato elettronico.
La fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.
Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicate nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riportano di seguito i dati necessari all’emissione della fattura elettronica, già attivi e consultabili anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

– denominazione Ente: Comune di TRECCHINA (PZ)

– codice univoco uffici Comunali:

AFFARI GENERALI: T5EFYL

LAVORI PUBBLICI:   R9BJJ2

POLIZIA MUNICIPALE: VZHSNE

UFFICIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO: UF8R5O

URBANISTICA E AMBIENTE: DE2XYT

(questi i sei caratteri che dovranno essere inseriti nella fattura elettronica alla voce: codice destinatario)

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it  per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni dei dati sopra riportati.

Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che le stesse dovranno riportare gli estremi della determinazione di impegno citata in sede di comunicazione di affidamento ed avere come oggetto esclusivamente la spesa comunicata con la medesima.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di TRECCHINA dovranno riportare:

– il codice identificativo di gara (CIG), tranne in caso di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

– il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Decreto legge n. 66/2014 questo ente non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del richiamato art. 25, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

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