>>> Si allegano i dati dell’affluenza al voto e dello scrutinio.
Sito del ministero dell’interno con i dati: https://elezioni.interno.gov.it/referendum/votanti/20220612/votantiFI0117064
SI ALLEGA IL MANIFESTO DI CUI AL PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022 – EMERGENZA COVID-19
Con 5 decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2022, n. 82, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei 5 referendum abrogativi sulla giustizia dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale (sentenze 16 febbraio – 8 marzo 2022, nn. 56, 57, 58, 59 e 60).
Domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, si vota per cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.
La tornata referendaria del 12 giugno 2022, verterà sull’abrogazione o mantenimento in vigore i testi di legge relativi a:
Politici condannati
Si prevede innanzitutto l’indizione del referendum popolare per l’abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi con il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?”
Custodia cautelare
Viene indetto referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari, con abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di misure cautelari e, di esigenze cautelari nel processo penale, con il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?”.
Separazione delle “funzioni” dei magistrati
Viene poi indetto il referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati, con abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati, con il seguente quesito:
“Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
Consigli giudiziari
Viene indetto il referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte, con il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
Elezione del Consiglio superiore della magistratura
Viene infine indetto il referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, con il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?
Come si vota?
Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per il referendum. (12 giugno 2022)
L’elettore deve esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.
All’elettore verranno consegnate le schede con il quesito referendario.
Alla fine del quesito ci sono due caselle, una con il “Sì” e una con il “No“: basta barrare la propria scelta.
Il quorum
Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.
Tessera elettorale
Gli elettori sono invitati a verificare se sono in possesso della tessera. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi per la certificazione del voto, gli elettori possono chiedere il rilascio di una nuova tessera presso l’Ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico.
Per quanto riguarda le tessere dei nuovi elettori (ad esempio i cittadini che hanno trasferito la loro residenza nel Comune di Trecchina) si segnala che l’Ufficio elettorale sta provvedendo alla consegna delle stesse mediante consegna al proprio domicilio.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di assicurarsi di aver comunicato all’Ufficio consolare di appartenenza eventuali cambi di residenza.
È ANCHE POSSIBILE PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E ISCRITTI ALL’AIRE SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni, ovvero il 17/04/2022. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per la prossima consultazione referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022.
Per le modalità di inoltro della richiesta di opzione consultare il sito web dell’Ufficio consolare di appartenenza.
Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito MODULO SCARICABILE in allegato oppure potrà essere reperito presso i consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it. La richiesta può anche essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma autografa dell’elettore. In entrambi i casi la richiesta di opzione sarà considerata valida solo se accompagnata da copia di un documento di identità in cui sia riportata la firma del richiedente.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta elettronica sia stata ricevuta in tempo utile dall’Ufficio consolare di appartenenza.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Voto a domicilio per elettori affetti da infermità ed intrasportabili
Gli elettori del Comune che siano affetti da gravi infermità, che siano intrasportabili e che, pertanto, siano impossibilitati a recarsi al seggio elettorale, possono richiedere al Sindaco di esercitare il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 03 maggio e lunedì 23 maggio 2022.
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera entro il periodo di cui sopra, al Sindaco del Comune (il termine ultimo del 23 maggio, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune). Le richieste devono pervenire allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’Azienda sanitaria locale competente. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale).
>>> si allega il modello di richiesta
Elettori temporaneamente residenti all’estero.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 11 maggio p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune d’iscrizione nelle liste elettorali, per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4- bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Fax: +39.0973.826777 – e-mail: elettorale@comune.trecchina.pz.it – pec-mail: trecchina@pec.it
>>> Si allega il modulo di opzione.
ELEZIONI 2022 | Orari di apertura Ufficio Elettorale
Si rende noto che, in occasione del Referendum che si svolgerà nel giorno 12 giugno 2022, per il rilascio delle tessere elettorali, l’Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari di apertura:
– venerdì 10 giugno 9:00-18:00
– sabato 11 giugno 9:00-18:00
– domenica 12 giugno 7:00-23:00
Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento fiduciario per Covid-19
A tal fine, tra il 2 e il 7 giugno p.v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco, anche a mezzo mail o posta elettronica certificata, gli indirizzi indicati in questo avviso, i seguenti documenti:
- a. una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale o da scaricare tra gli allegati di questo avviso;
- b. un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge succitato (trattamento domiciliare o isolamento fiduciario per Covid-19).
E-mail: elettorale@comune.trecchina.pz.it
Pec: trecchina@pec.it
Recapiti dell’Ufficio Elettorale del Comune di TRECCHINA
Fax: +39.0973.826777 – e-mail: elettorale@comune.trecchina.pz.it – pec-mail: trecchina@pec.it
Voto dei degenti in luoghi di cura, in case di cura e tossicodipendenti presso comunità.
I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l´ospedale o la casa di cura, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il Direttore Sanitario della struttura nella quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l´elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l´attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell´elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Trecchina a cura del Direttore Sanitario non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione e pertanto non oltre il 9 giugno 2022.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.
Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
>>> si allega modulo di richiesta
Detenuti
I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, presso il seggio speciale costituito presso la Casa Circondariale.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il direttore
dell´istituto di detenzione del luogo nel quale sono detenuti, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l´elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l´attestazione del Direttore dell´istituto di detenzione comprovante la detenzione dell´elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Trecchina, a cura sempre del Direttore dell´istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione e pertanto non oltre il 9 giugno 2022.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.
Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
>>> si allega modulo di richiesta
Agevolazioni tariffarie per i viaggi
In occasione delle consultazioni referendarie del 12.06.2022, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.
>>> si allega circolare della Prefettura di Potenza n. 40009 del 24.05.2022
MAGGIORI APPROFONDIMENTI SUI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022, E RISPOSTE A EVENTUALI QUESITI, SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI, seguendo il seguente link https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum.