Contributo per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo

Dettagli della notizia

Introdotto un contributo amministrativo per la richiesta degli estratti/certificati di atti di Stato Civile formati da oltre un secolo e per le domande di riconoscimento delle cittadinanze italiane

Data:

13 Maggio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Come previsto dalla L.207/2024 commi 636,637 e 638, con Delibera di Giunta 17/2025 è stato introdotto un contributo amministrativo per la richiesta degli estratti/certificati di atti di Stato Civile formati da oltre un secolo richiesti da persone diverse dall’intestatario dell’atto quantificato come segue:

TIPOLOGIA IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 € 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva
€ 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce € 150,00

La procedura per il rilascio degli estratti/certificati è la seguente:

  1. Compilare il modulo in tutte le sue parti obbligatorie, firmarlo e allegare un documento di identità del richiedente (per richieste fatte da terzi è prevista una delega che andrà compilata firmata ed andrà allegato un documento di identità del delegato oltre a quello del delegante).
  2. Pagamento del contributo amministrativo (in base alla tabella sopra riportata). La ricevuta di pagamento deve essere allegata al modulo di richiesta, in mancanza la richiesta è improcedibile.
  3. Invio/presentazione della richiesta con tutti i relativi allegati (modulo compilato e firmato + copia documenti di identità + ricevuta versamento + eventuali deleghe).

Si precisa che il contributo sulla domanda di certificazione:

  1. si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
  2. non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all’atto della presentazione della stessa;
  3. non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca.

In caso di mancato o inesatto pagamento del contributo amministrativo la richiesta è improcedibile (ex L.207/2024 comma 638), non sarà dato seguito e la richiesta sarà archiviata.

Per previsione normativa il contributo è richiesto per ogni singolo atto(estratto/certificato): se vengono richiesti due estratti identici della medesima persona andrà versato il contributo due volte o tante volte quante il numero di estratti richiesti.

 

Modalità di pagamento:

Indicare causale: “RICHIESTA ESTRATTO nascita/matrimonio/morte di (cognome nome avo) – (cognome nome richiedente)”

IBAN IT58U0706642010000000556365 – Banca BCC MAGNA GRECIA S.C. – Filiale di Lagonegro.

PagoPAPagoPA – Comune di Trecchina – Servizi: 

Contributo per riconoscimento della cittadinanza

Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo - senza identificazione

Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo - con identificazione


Normativa


  • Legge n. 241/90, art. 22, comma 1, lett. b)
  • art. 14, comma 2-bis DL n. 113 del 4 ottobre 2018
  • art 450 codice civile
  • artt. 106 e 107 DPR 396 del 3.11.2000
  • art 3 DPR  432 del 2.05.1957
  • L. 30.12.2024 n. 207
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 / 2025

 

L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.

L’art. 3 del D.P.R. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:

  • dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
  • del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
  • di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.

Per procedere ad una ricerca negli archivi storici di Stato Civile del Comune di Trecchina è di fondamentale importanza:

  1. che l’evento di interesse di cui si chiede certificazione (nascita, matrimonio e decesso) non sia anteriore al 1866, anno in cui è entrato in funzione lo Stato Civile. Qualora l’evento risulti antecedente al 1866 la richiesta dovrà pertanto essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel registro parrocchiale di competenza;
  2. che il Comune di Trecchina sia il luogo in cui si è verificato l’evento;
  3. che siano fornite più informazioni possibili sul soggetto a cui si riferisce la ricerca di interesse specificando i suoi dati anagrafici e possibilmente la data esatta  in cui l’evento si è verificato;
  4. dimostrare il legame di parentela tra il richiedente e l’antenato a cui si riferisce il fatto/evento da ricercare e certificare;
  5. specificare le finalità di utilizzo del certificato.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2025, 01:11

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